Tuesday, December 20
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Come ormai avviene da diversi anni ci piace fare gli auguri di Natale con cartolina virtuale che contiene una foto dei nostri paesaggi ed un pensiero, in inglese quest'anno ma semplice da tradurre, in modo che possa arrivare a tutti i nostri amici, clienti e followers sparsi in tutto il mondo.
Tanti Auguri ed un Abbraccio Sincero da tutti noi!
Saturday, December 17
ICI diventa IMU La nuova Imposta Municipale Unica
BOZZA DEL DECRETO LEGGE
Art. 9
Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria e rivalutazione delle rendite
1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione di A/10 e C/1;
b) 80 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D e nella categoria catastale A/10;
c) 55 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l’aliquota stabilita per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, e per gli immobili locati.
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per gli immobili locati. I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento anche nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.
8. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Leggi tutto l’articolo su http://www.catasto.it/italiano/IMU.asp
Thursday, August 4
Last Minute: Case vacanza al mare in affitto in Puglia Estate 2011
Saturday, March 5
Importante per i locatori: in arrivo la “cedolare secca”
C’è l’imposta municipale, propria e secondaria, operativa a partire dal 2014. Anno in cui cambierà anche la tassazione d’atto sui trasferimenti immobiliari. Lo schema di decreto legislativo sul federalismo municipale, per il quale si è appena votata la fiducia alla Camera dei deputati, presenta, però, anche provvedimenti che incidono fin dal 2011 sul sistema tributario italiano. Uno su tutti, la oramai famosa “cedolare secca” sugli affitti.
Cedolare secca: tassazione affitti a doppia strada
A partire da quest’anno chi (proprietario o titolare di diritto reale di godimento), al di fuori dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo, loca immobili a uso abitativo - ed eventualmente, insieme all’appartamento, le sue pertinenze - può scegliere di tassare i canoni con un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunale e regionale, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, del 21%. Misura che si abbassa al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998, all’articolo 1, lettera a e b) e in quelli ad alta tensione abitativa.
Sono assoggettabili a cedolare secca anche i canoni relativi a contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, per i quali non c’è l’obbligo di registrazione.
La cedolare secca sostituisce, inoltre, le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.
La scelta comporta benefici anche per l’inquilino che, dal canto suo, avrà la sicurezza di un canone fisso e non modificabile. Per il periodo nel corso del quale i fitti saranno assoggettati a cedolare secca, infatti, è sospesa per il locatore la facoltà di chiederne qualsiasi aggiornamento (compresa la variazione “Istat”), pur se prevista nel contratto.
Un legame questo fra le parti che la norma rafforza al punto da subordinare l’efficacia dell’opzione per la tassazione sostitutiva proprio alla dichiarazione preventiva di rinuncia agli aggiornamenti, che il locatore deve comunicare per raccomandata al conduttore.
Al proprietario dell’immobile (o al titolare di altro diritto reale di godimento) viene, dunque, aperta una nuova strada rispetto a quella ordinaria, seguendo la quale i canoni di locazione partecipano al reddito complessivo, poi tassato in base alle aliquote fissate per i diversi scaglioni Irpef. In ogni modo, anche nel caso si optasse per la cedolare secca, il reddito sottoposto a imposta sostitutiva non può essere inferiore a quello catastale, determinato applicando le tariffe d’estimo.
In attesa del provvedimento delle Entrate
Entro 90 giorni dalla prossima emanazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri, sarà l’Agenzia delle Entrate a fissare, principalmente, le modalità di esercizio dell’opzione, di versamento degli acconti e del saldo. Il D.lgs ha, in ogni modo, stabilito che:
- gli acconti saranno pari all’85% dell’imposta per il 2011 e al 95% per il 2012
- il tributo va versato entro il termine previsto per il pagamento dell’Irpef
- eventuali imposte di bollo e di registro, pagate per registrazioni già avvenute, non saranno rimborsate
- il reddito assoggettato a cedolare secca rileva ogni volta la normativa faccia riferimento a requisiti reddituali per il riconoscimento di agevolazioni, fiscali e non, nonché ai fini Isee.
La carota e il bastone sugli affitti non dichiarati
Con l’articolo 3 del Dlgs sul federalismo municipale si è operato anche dal lato del contrasto degli affitti in nero.
In caso di mancata registrazione di contratti di locazione relativi a immobili a uso abitativo entro il termine stabilito dalla legge:
- la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio
- al rinnovo si applica la disciplina prevista per i contratti a canone libero
- a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato nel minore fra l’importo stabilito fra le parti e quello pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e operai.
Stesse conseguenze anche per contratti registrati:
- di locazione contenenti un importo inferiore a quello effettivo
- di comodato fittizio.
Locazioni “sottodichiarate” e comodati fittizi che, se non registrati, si considerano nulli.
Per evitare che si attivi questo pacchetto di norme, ci si può ancora “emendare”, registrando, cioè, i contratti già stipulati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Va rimarcato che una spinta in più (se ve ne fosse bisogno) alla registrazione dei contratti di locazione è data dalla norma per cui l’adempimento sostituisce l’obbligo di comunicare le generalità del conduttore all’autorità di pubblica sicurezza.
L’inasprimento più notevole delle sanzioni si è avuto a livello di imposte sui redditi.
Se, infatti, il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato nella dichiarazione dei redditi, la sanzione applicata varia dal 240% al 480% dell’Irpef evasa.
Punita è anche l’indicazione in misura inferiore a quella effettiva. La sanzione, in questo caso, può andare dal 200% al 400 per cento.
In pratica, sono state raddoppiate le sanzioni amministrative fissate nei casi di dichiarazione omessa o infedele (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 471/1997).
Ma non è finita. Per i redditi da locazione di immobili abitativi, le definizioni agevolate saranno un miraggio: accertamento con adesione e acquiescenza non fruiscono di alcuna riduzione delle sanzioni. L’unico beneficio consisterà nell’applicazione delle “pene” ordinarie (e non raddoppiate, come sopra illustrato) previste all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 471/1997, oppure all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo nei casi di ritardato od omesso versamento.
Fonte FiscoOggi : pubblicato il 02/03/2011
Elaborazione a cura Centro Studi Fiaip - Armando Barsotti
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