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Friday, July 13

Marco Polo Magazine: Salento… Le Maldive d'Italia!


E’ sempre un piacere vedere il proprio territorio esposto in una vetrina di respiro nazionale, il piacere cresce esponenzialmente se poi a vedere una doppia pagina con una foto di Santa Maria al Bagno ed il suo limpido fondale, proprio quello che ogni mattina ammiriamo venendo a lavorare in ufficio. I diari di Viaggio di MARCO POLO, un importante magazine nazionale che tratta di viaggi, turismo ed itinerari ha dedicato uno speciale di 29 pagine dal titolo Salento… Le Maldive in Casa, nel quale mette in bella mostra il nostro territorio. La bellissima Melissa Satta ospite d’onore accompagna il turista attraverso un percorso nel Salento molto interessante tutto da seguire che parte dalla costa Ionica con Porto Cesareo, Sant’Isidoro, Portoselvaggio, Le Cenate, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Lido Conchiglie, Gallipoli e via via fino a Santa Maria di Leuca per poi risalire sulla costa Adriatica e toccando le principali località marine Castro, Santa Cesarea Terme, Otranto fino all’arrivo a Lecce. Utili consigli da seguire per chi ha scelto di venire in vacanza in Salento.



>>>Quello che proponiamo sulle pagine della rivista in edicola a luglio e agosto è un itinerario per cogliere il meglio lungo il litorale, dalla costa ionica a quella adriatica, da Porto Cesareo a Gallipoli, di spiaggia in spiaggia giù fino a Santa Maria di Leuca, per poi risalire sull’altro versante, passando da Cesarea Terme, porto Badisco, Otranto, più qualche chicca da visitare nell’entroterra, concludendo con una visita a Lecce. Un viaggio che ha conquistato anche la splendida Melissa Satta, che ci ha accompagnato: “Questo è stato il mio primo viaggio in Salento ed è stata davvero una bella sorpresa! Sicuramente per la bellezza del paesaggio, che è un vero spettacolo: la vegetazione è ricchissima e il mare è splendido…” <<< Continua a leggere su http://www.marcopolo.tv/articolo/salento-maldive-casa

Quindi da parte nostra un ringraziamento speciale a Florinda Cordella, giornalista doc che ha curato lo speciale e che ha sempre un attenzione particolare per il Salento.
L’appuntamento con i Diari di Viaggio di Marco Polo è in edicola… non perdetevelo!


Tuesday, January 10

Certificazione energetica sugli immobili novità introdotte a partire da Gennaio 2012

Molte sono le novità introdotte nei contratti di compravendita, locazione e nei rogiti notarili, a partire dal 1 Gennaio 2012 è diventato obbligatorio l’attestato di certificazione energetica dell’immobile.

Il decreto Monti ha apportato modifiche importanti in materia di certificazione energetica, infatti oltre ad allegarlo ai contratti, è previsto l’obbligo di indicare negli annunci immobiliari il grado di efficienza energetica dichiarato nell’ACE.

Quindi dal 1° Gennaio 2012 tutti gli annunci pubblicati su riviste, internet, giornali o in tv dovranno avere queste nuove indicazioni oltre alla descrizione, foto e prezzo della casa.

Saturday, December 17

ICI diventa IMU La nuova Imposta Municipale Unica

La vecchia ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) viene sostituita dalla nuova IMU (Imposta Municipale Unica) ALMENO FINO AL 2014. La bozza del Decreto Legge che vi riportiamo sotto, ha cambiato il coefficiente che moltiplica la rendita catastale per calcolare il valore catastale, che di fatto significa un sostanziale aumento del valore catastale non solo dei fabbricati, ma anche dei terreni agricoli.

BOZZA DEL DECRETO LEGGE

Art. 9
Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria e rivalutazione delle rendite
1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione di A/10 e C/1;
b) 80 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D e nella categoria catastale A/10;
c) 55 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.

6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l’aliquota stabilita per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, e per gli immobili locati.

7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per gli immobili locati. I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento anche nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.

8. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Leggi tutto l’articolo su http://www.catasto.it/italiano/IMU.asp